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 16-mar-23
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2023
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2023

 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

 

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, potranno votare nel proprio domicilio, in occasione di consultazioni elettorali.

Ai fini dell’esercizio del diritto di voto è necessario:

– far pervenire all'ufficio, tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di votare presso l’abitazione in cui si dimora, indicandone l’indirizzo completo e un idoneo recapito telefonico;

- la stessa  dichiarazione va corredata di copia della tessera elettorale e di un documento in corso di validità.

– allegare alla richiesta un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dagli organi competenti dell’Azienda Sanitaria Locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui si dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o l’esistenza di condizioni di grave infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Tale certificato, inoltre, dovrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Allegati:

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Voto dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia

I cittadini dell'Unione Europea residenti in Anagni possono votare nel Comune di residenza in occasione delle Elezioni Comunali.

CHI RISULTA GIÀ ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

NON DEVE RIPROPORRE ISTANZA

Occorre presentare istanza d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte utilizzando  l’apposito modulo allegato.

Requisiti:

  • essere cittadini europei alla data delle elezioni;
  • essere residenti nel Comune, o aver presentato la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione;
  • possedere i diritti elettorali nello Stato di origine;
  • non avere a carico un provvedimento giudiziario che comporti, per lo Stato di origine, la perdita dell'elettorato attivo.

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. Per poter esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni comunali l’istanza dovrà pervenire entro martedì  

4 aprile 2023

non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione.

Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Chi intende presentare la domanda può inviarla per posta elettronica, PEC, con la fotocopia di documento d'identità valido o consegnarla personalmente all’Ufficio Protocollo.

Atti e documenti a corredo dell'istanza:

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Riferimenti normativi

Per l'elezione degli organi del Comune: d.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

Per la revisione delle liste elettorali:

  • art.48 Costituzione;
  • d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - T.U. Delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali.
  • circolare Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L 

L'iscrizione nelle liste elettorali avviene tramite il procedimento di revisione delle liste elettorali, che ha luogo:

  • in via ordinaria nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno;
  • in via straordinaria entro il 45° e il 30° giorno antecedente la data del voto.
Cosa si ottiene

La tessera elettorale che consente di poter esercitare il diritto di voto

Ufficio Elettorale

Via Giuseppe Garibaldi, 1 - ANAGNI

PEC: comune.anagni@postecert.it

Telefono:  07757301 -0775730605

E-mail: elettorale@comune.anagni.fr.it

Modulistica

Modulo richiesta iscrizione liste aggiunte

Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio. Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

altra documentazione:

domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

Manifesto per esercizio di voto ed eleggibilità in Italia dei cittadini dell'Unione Europea